Informazioni essenziali
L'INFORMAZIONE ALLE VITTIME E' ESSENZIALE
ESSERE INFORMATI E' LA PRIMA DIFESA
Dal sito internet del Ministero della Salute:
La violenza contro le donne rappresenta un importante problema di sanità pubblica, oltre che una violazione dei diritti umani
La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli. I bambini che assistono alla violenza all’interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento. Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell’intera comunità.
Secondo il rapporto dell'OMS Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti (in lingua inglese), la violenza contro le donne rappresenta “un problema di salute di proporzioni globali enormi”.
A chi rivolgersi
- 112: chiamare il numero di emergenza senza esitare, né rimandare:
- in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione fisica;
- se si è vittima di violenza psicologica;
- se si sta fuggendo con i figli (eviti in questo modo una denuncia per sottrazione di minori);
- se il maltrattante possiede armi.
- Numero antiviolenza e anti stalking 1522 - Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un’accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. L'App 1522, disponibile su IOS e Android, consente alle donne di chattare con le operatrici. È possibile chattare anche attraverso il sito ufficiale del numero anti violenza e anti stalking 1522.
- App YouPol realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo, l’App è stata estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche
- Pronto Soccorso, soprattutto se si ha bisogno di cure mediche immediate e non procrastinabili. Gli operatori sociosanitari del Pronto Soccorso, oltre a fornire le cure necessarie, sapranno indirizzare la persona vittima di violenza verso un percorso di uscita dalla violenza
- Mappa dei consultori in Italia
- Centri antiviolenza sul sito del Dipartimento delle Pari opportunità
- Farmacie, per avere informazioni se non è possibile contattare subito i Centri antiviolenza o i Pronto soccorso
- Telefono Verde AIDS e IST 800 861061 se si è subita violenza sessuale. Personale esperto risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 sui possibili rischi di contrarre infezioni a trasmissione sessuale a seguito della violenza. Si può accedere anche al sito www.uniticontrolaids.it
- Poliambulatorio dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), dall'8 marzo 2021 è attivo il Servizio Salute e Tutela della Donna, dedicato alla presa in carico delle donne più fragili o comunque bisognose di assistenza sanitaria e psicologica.
ALCUNI DEI REATI PIÙ COMUNI DA CONOSCERE
Art. 582 C.P.
REATO DI LESIONI PERSONALI
Chiunque abbia subito una lesione personale dal quale ne sia derivata una malattia del corpo o della mente è vittima del reato previsto dall’art. 582 cp.
Se la malattia causata è guaribile in meno di 20 giorni (in ciò assume un rilievo fondamentale il referto del pronto soccorso) il delitto è punibile con la querela della persona offesa. Qualora invece la malattia abbia una durata più lunga il reato sarà procedibile d’ufficio.
aggravanti (583 cp): La lesione è grave:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto.
La lesione è gravissima se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151].
Cenni di giurisprudenza in merito:
In tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità.
Cassazione penale n. 22685/2017
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Integra l’elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi.
Cassazione penale n. 35075/2010
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In tema di lesioni personali, integrano la malattia di cui all’art. 582 c.p. gli effetti derivanti dal getto sul viso di gas urticante consistenti non soltanto in una irritazione cutanea prolungata, ma anche in fenomeni di nausea e conati di vomito accompagnati da senso di soffocamento, in quanto produttivi di alterazioni funzionali dell’organismo.
Cassazione penale n. 46787/2013
Art. 581 C.P.
REATO DI PERCOSSE
Chiunque riceva delle percosse (pugni, schiaffi, spinte ecc) da taluno può presentare querela per richiedere la punizione del colpevole.
Le percosse si distinguono dalle lesioni personali per l’assenza delle conseguenze dei colpi subiti. Infatti qualora dalle percosse derivi una malattia del corpo o della mente, guaribile ad esempio in giorni 10 (refertati dal pronto soccorso) non si parlerebbe più di percosse bensì di lesioni, con le rispettive diverse conseguenze sanzionatorie. Se si è vittima di percosse è importante farsi visitare in pronto soccorso per accertare se vi siano o meno conseguenze per l’organismo.
Cenni di giurisprudenza in merito:
Il reato di percosse non è assorbito in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 392 c.p., con la conseguenza che l’assoluzione dal primo reato non può comportare automaticamente l’insussistenza anche di quest’ultimo.
Cassazione penale n. 35843/2008
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Ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l’idoneità della condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il “discrimen” rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.
Cassazione penale n. 38392/2017
Art. 572 C.P.
MALTRATTAMENTO CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI
La sanzione per tale reato è da 2 a 6 anni di reclusione e non è necessaria una formale querela perché il reato è procedibile d’ufficio.
Se dal fatto deriva una lesione grave la pena è da 4 a 9 anni di reclusione, se invece è una lesione gravissima la pena è da 7 a 15 anni. Se ne deriva la morte la pena è da 12 a 24 anni.
Cenni di giurisprudenza in merito:
Il reato di maltrattamenti in famiglia ricorre anche quando le condotte violente ed umilianti sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa.
Cassazione penale sez. VI, 20/09/2018, n.51950
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Le dichiarazioni di una vittima di maltrattamenti in famiglia non possono essere poste a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, se dalla loro analisi previamente effettuata risulti inficiata la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto.
Cassazione penale sez. III, 21/09/2018, n.52999
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L’ art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002 prevede la possibilità per la persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito e ove l’interessato abbia maturato medio tempore il diritto a suddetto beneficio, tale disposizione deve ritenersi estesa a tutti i momenti processuali successivi alla sua entrata in vigore.
Cassazione penale, sez. IV, 10/10/2018, n. 52822
Art. 612 bis codice penale
REATO DI VIOLENZA STALKING
Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, la pena è aumentata se il reato è commesso dal coniuge o da una persona che è stata legata da una relazione affettiva alla persona offesa o se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata.
La punibilità per il reato è a querela che deve essere presentata nei sei mesi dal fatto.
Vi può essere la remissione della querela soltanto nel processo e non fuori dal processo.
La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso con minacce gravi reiterate.
Il reato è procedibile d’ufficio se commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio.
Vi può essere la remissione della querela soltanto nel processo e non fuori dal processo.
La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso con minacce gravi reiterate.
Il reato è procedibile d’ufficio se commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio.
Cenni di giurisprudenza in merito:
I costanti reiterati messaggi offensivi diretti alla ex moglie e a sua figlia, il turbamento della loro serenità per effetto di una vendetta trasversale fortemente invasiva della privacy, i pedinamenti e gli insulti integrano il reato di atti persecutori.
Tribunale Nola, 11/09/2018, n.1585
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Ai fini del reato di cui all'art. 612 -bis cod. pen. (stalking), è irrilevante stabilire quando sia iniziata la condotta, mentre è indispensabile il riferimento alla cessazione.
Cassazione penale sez. III, 20/06/2018, n.53630
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Integra stalking la condotta dell’imputato che si sostanzia in plurime molestie e minacce, rappresentate da visite ripetute, anche a sorpresa, sul luogo di lavoro della persona offesa, da invio di messaggi dal contenuto minaccioso ed offensivo, ai quali, peraltro, non seguiva risposta, da continue chiamate telefoniche, nonostante la parte lesa avesse spiegato che non era sua intenzione quella di riprendere il rapporto con l’imputato.
Cassazione penale sez. V, 10/07/2018, n.4887
Violenza sulle donne e legge sul femminicidio
(Informazioni aggiornate a maggio 2023)
La violenza sulle donne è una vera e propria piaga diffusa in ogni parte del mondo, con gravi effetti sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima.
Da un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, effettuato su due milioni di donne in 161 paesi diversi, è emerso che tra il 2000 e il 2018, il 27% delle donne tra i 15 e i 49 anni ha subito violenza fisica dal partner di sesso maschile.
La prevalenza della violenza è più alta tra adolescenti e giovanissimi, dai 15 ai 24 anni e, per la maggior parte dei casi, perpetrata dal partner.
In Italia come vengono tutelate le donne vittime di violenza:
Il Parlamento ha approvato il 3 dicembre 2021 il disegno di legge del Governo C. 1455, volto a inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime.
La legge 19 luglio 2019, n. 69, è intervenuta sul Codice Penale, sul Codice di Procedura Penale, sul c.d. Codice Antimafia e sull'Ordinamento Penitenziario.
Questo al fine di rafforzare la prevenzione dei delitti e la protezione delle vittime, sin dal primo momento della denuncia.
NUOVI DELITTI INTRODOTTI NEL CODICE PENALE
La legge 69 del 2019 ha introdotto le seguenti novità:
- Il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.): punito con la reclusione da 8 a 14 anni.
- Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking): punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici.
- Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.): punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
- Il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis): punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Inoltre, sono stati modificati anche:
- Il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.): con un inasprimento della pena.
- I delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.): inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore.
- Il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.): con la previsione di un’aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.
- Il delitto di omicidio: con l’estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell’omicidio aggravato dalle relazioni personali.
IL BULLISMO
E’ un fenomeno sociale che si manifesta tra adolescenti o bambini ed è contraddistinto da una serie di atti persecutori da parte di uno o più soggetti (bulli) nei confronti della vittima che può essere contraddistinta da un gruppo di persone più deboli.
Perché si possa ritenere esistente il bullismo , così come per il reato di stalking, le azioni devono essere ripetute e commesse intenzionalmente o per gioco.
I reati configurabili nel bullismo sono diversi:
· Insulti, diffamazioni;
· Razzismo;
· Minacce;
· Minacce;
· Piccoli furti;
· Furto d’Identità;
· lesioni personali;
· Percosse;
· Estorsione;
· Danneggiamento.
È possibile che la vittima richieda, tramite un’azione legale, il risarcimento del danno poiché è configurabile sia una sofferenza morale (danno morale) sia una lesione dell’integrità fisica e psichica ( danno biologico) sia un danno alla persona, alla sua esistenza e qualità della vita (danno esistenziale).
Il soggetto responsabile di bullismo minore di anni 14 non è imputabile penalmente ma se viene riconosciuto socialmente pericoloso sarà possibile che vengano applicate le misure di sicurezza come la libertà vigilata o il ricovero in riformatorio.
Il bullo che abbia tra i 14 e i 18 anni è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere e, insieme alla sua responsabilità, è possibile intravedere altresì la responsabilità della scuola e dei genitori.
CYBER-BULLISMO (Legge 29 maggio 2017 n. 71)
Si tratta di bullismo commesso attraverso il web e sito internet e si intende come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”.
E’ molto più pericoloso e crea un danno maggiore per la sua diffusività.
E’ molto più pericoloso e crea un danno maggiore per la sua diffusività.
La legge prevede per tale fenomeno che il Questore, così come per il reato di atti persecutori, possa attivare la procedura dell’ammonimento.
In caso di reati di ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito di dati personali commessi attraverso internet da minori con più di 14 anni si attua la procedura dell’ammonimento del Questore fino a quando non interviene la querela .
Il Questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
CONSIGLI PER LE VITTIME
È bene che la vittima non si isoli e possa parlarne con qualcuno, preferibilmente con la famiglia o gli insegnanti, ma anche attraverso siti internet come il nostro con la possibilità di avere consigli e mantenere l’anonimato.
Non è bene mostrarsi impauriti perché è lo scopo dell’azione dei bulli e pertanto bisogna imparare a dire di “NO” e a guardare negli occhi il persecutore con spavalderia .
Non scappare mai ma eventualmente cerca la protezione di persone più grandi vicino a te.
Se capita di vedere che qualcuno subisce prepotenze segnalalo subito alle Autorità, agli insegnanti , ai genitori.
SE SEI UNA VITTIMA
DEVI SAPERE CHE:
RISARCIMENTO DANNO
Per il risarcimento danno in Italia, se hai ricevuto un danno dal reato, la via principale è quella di costituirsi parte civile nel processo penale ed è per questo necessaria la nomina di un avvocato.
Lo stato riconosce un indennizzo alle vittime di reati intenzionali e violenti per le spese assistenziali e mediche e, per alcuni reati, indipendentemente dalle spese mediche ed assistenziali.
L’indennità massima prevista per il reato di omicidio è di circa 7.200,00 Euro.
L’indennità prevista per il reato di omicidio commesso dal coniuge anche se separato o divorziato, o da persona che è o che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, è di circa 8.200,00 Euro solo ai figli della vittima.
L’indennità riconosciuta alle vittime di violenza sessuale, esclusi i casi di minore gravità, è di 4.800,00 Euro.
Per tutti gli altri reati dolosi e violenti l’indennità per le spese mediche ed assistenziali è di 3.000,00 Euro.
DIFESA
L’associazione è in crescita ed in continuo sviluppo. Costituirà un team di avvocati per la difesa delle vittime di reato che hanno partecipato a corsi di formazione sulla tematica dei diritti riconosciuti in Italia alle vittime di reato.
Per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking, gli avvocati presteranno la loro attività gratuitamente poiché ammessi al gratuito patrocinio.
Qualsiasi informazione sui diritti riconosciuti in Italia alle vittime sarà data gratuitamente.
MISURE CAUTELARI E ORDINI DI PROTEZIONE
Oltre alle misure cautelari previste per tutti i reati quali la misura della custodia in carcere, gli arresti domiciliari e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, conseguentemente al Consiglio d’Europa, ossia Convenzione di Istanbul, e con la direttiva 2012/29/UE è previsto l’arresto obbligatorio per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking.
L’art. 384 bis c.p.p. prevede la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'offeso. Questi provvedimenti possono essere adottati facoltativamente da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria previa autorizzazione del Pubblico Ministero, espressa anche oralmente, nei confronti di chi è colto in flagranza di reato e a condizione che sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate.
La vittima di reati violenti ha il diritto di sapere in anticipo quando l’imputato o il pubblico ministero chiedono una revoca o la sostituzione della misura cautelare (art. 282 bis e 286 c.p.p.).
La vittima ha diritto di avere notizia della scarcerazione o dell’evasione dell’imputato, qualora ne faccia richiesta a meno che non vi sia pericolo per l’incolumità dell’autore del reato (art. 90 ter c-p-p-).
COME PUÒ TERMINARE IL PROCESSO PENALE
Il processo può terminare con una sentenza di condanna o di assoluzione.
La sentenza di assoluzione può essere impugnata dalla persona offesa costituita parte civile solo agli effetti civili per il risarcimento del danno.
Per tutti quei reati in cui la pena detentiva non è superiore al massimo di cinque anni, il Giudice può, all’esito del processo, assolvere l’imputato per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). Questo giudizio di particolare tenuità è discrezionale ed il Giudice dovrà tenere conto dei criteri stabiliti dall’art. 133 c.p. sulla gravità del reato, tra i quali vi è anche la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato.
NON C’E’ DIRITTO SENZA UNA PREVENTIVA INFORMAZIONE
Le Vittime di reato, secondo la direttiva Europea del 2012/29/UE, hanno diritto ad avere informazione sui diritti riconosciuti dal paese europeo nel quale viene commesso il reato.